BANDO MIS. 121 BIETICOLTORI

  • 05 mag 0

OBIETTIVO<br>
La Misura si pone l’obiettivo di contribuire alla riconversione produttiva delle aziende che hanno ridotto o abbandonato la produzione di barbabietola da zucchero per effetto della riforma Organizzazione Comune di Mercato bieticolo – saccarifera. La riconversione produttiva deve avvenire nell’ottica di un processo di modernizzazione che consenta un miglioramento della performance economica aziendale, attraverso investimenti materiali e immateriali funzionali all’introduzione di innovazioni e nuove tecnologie, produzioni di qualità, includendo il settore nofood e le colture energetiche, migliorando inoltre gli standard ambientali, la sicurezza sul lavoro, l’igiene e il benessere degli animali.<br>

Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:<br>

A. impresa individuale:<br>
– titolare di partita IVA;<br>
– iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”);<br>
– in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;<br>
– ex bieticoltori intesi come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di barbabietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti(2003-2004-2005).<br>

B. società agricola:<br>
– titolare di partita IVA;<br>
– iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”);<br>
– in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;<br>
– costituita da ex bieticoltori intesi come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di barbabietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di
barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti (2003-2004-2005).<br>

C. società cooperativa/consortili:<br>
– titolare di partita IVA;<br>
– iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;<br>
– in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;<br>
– costituita prevalentemente da ex bieticoltori intesi come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di barbietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti (2003-2004-2005).<br>

D. impresa associata:<br>
Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.<br>
L’impresa associata deve essere:<br>
– legalmente costituita;<br>
– titolare di partita IVA;<br>
– iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio – sezione speciale “Imprese agricole” o sezione “coltivatori diretti” oppure all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento<br>
– costituita prevalentemente da ex bieticoltori intesi come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di barbabietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti (2003-2004-2005).<br>

INTERVENTI AMMISSIBILI<br>
La Misura si attua su tutto il territorio regionale interessato dalla riconversione produttiva. Il sostegno è concesso per investimenti materiali e immateriali (direttamente collegati a quelli materiali) finalizzati al riorientamento produttivo legato o meno a piani di riconversione delle imprese ex saccarifere che migliorino la performance complessiva dell’azienda e rispettino gli standard comunitari relativi all’investimento realizzato.
Sono ammessi i seguenti interventi:<br>
A. opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria quali costruzione, ristrutturazione o
risanamento conservativo di fabbricati rurali al servizio dell’azienda agricola, funzionali alla riconversione produttiva aziendale, ad eccezione degli edifici destinati ad abitazione;<br>
B. impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni, ad esclusione dei nuovi impianti e dei reimpianti di vite e di olivo;<br>
C. realizzazione e/o ristrutturazione degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata sia di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;<br>
D. introduzione di sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO, EMAS ed Eurep Gap 8;<br>
E. ristrutturazione degli impianti irrigui e trasformazione della tecnica irrigua finalizzati alla riduzione dei consumi idrici aziendali.<br>

Nel caso di aziende situate in comprensori di bonifica e di riordino irriguo, la domanda di contributo può riguardare:<br>
1. sistemazioni idrauliche delle reti aziendali;<br>
2. interventi materiali per l’aumento dell’efficienza dei metodi irrigui;<br>
3. investimenti per l’applicazione del bilancio idrico colturale;<br>

F. introduzione in azienda dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici. Le potenzialità produttive degli impianti per la produzione di energia rinnovabile devono essere proporzionate al fabbisogno energetico aziendale. La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, in prevalenza, da aziende agricole e l’energia prodotta deve essere utilizzata, in prevalenza, nel ciclo produttivo ell’azienda. In ogni caso, la dimensione produttiva non può superare 1 MW;<br>
G. realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, ad esempio interventi di coibentazione, installazione di pompe di calore;<br>
H. acquisto e/o realizzazione di impianti mobili, semi mobili e fissi per la produzione,conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Sono da intendersi dotazioni fisse anche le dotazioni installate in modo permanente e difficilmente spostabili;<br>
I. acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 454 del 14.12.2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l’ammodernamento del parco macchine; acquisto di nuove macchine e attrezzature esclusivamente per razionalizzare dal punto di vista tecnologico il parco macchine aziendale, limitatamente a:<br>
1. trattori dotati di sistemi di guida evoluti, atti a garantire l’attivazione della distribuzione degli effluenti con integrati applicativi all’interno della cabina e corredati di attrezzature per la fertilizzazione localizzata e differenziata dell’azoto;<br>
2. macchine operatrici, corredate di un ricevitore satellitare che permetta l’impiego nelle operazioni in campo di soluzioni che garantiscano di distribuire i fertilizzanti azotati laddove maggiormente necessario, in funzione delle esigenze della coltura e delle caratteristiche del terreno;<br>
3. macchine specifiche per operazioni colturali perché coerenti con il piano di riconversione aziendale;<br>
J. acquisto di dotazioni fisse per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;<br>
K. realizzazione di nuove serre (serre fisse, serre mobili, tunnel e relativi impianti) con caratteristiche innovative dal punto di vista delle tecnologie adottate e finalizzate al risparmio energetico, idrico e alla salvaguardia ambientale;<br>
L. adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti;<br>
M. acquisto di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli interventi ammissibili ai sensi del presente paragrafo;<br>

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi di cui ai comparti indicati nella tabella 1, solo nel rispetto dei limiti e dei divieti in essa riportati:<br>

MASSIMALE DI SPESA<br>
Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni, per ogni beneficiario il massimale di spesa ammissibile a contributo varia come di seguito indicato:<br>
a) per le imprese agricole singole situate in zona montana e/o svantaggiata che garantiscono, al momento della presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 0,5 ULA con l’obbligo di elevarlo ad almeno 1 ULA a fine investimento, il massimale onnicomprensivo di spesa ammissibile è pari a € 130.000.
Nel caso in cui l’investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il
massimale di spesa ammissibile onnicomprensivo è pari a € 180.000;<br>
b) per le imprese agricole singole che garantiscono, al momento della presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 1 ULA con l’obbligo di elevarlo ad almeno 2 ULA a fine investimento, il massimale onnicomprensivo di spesa ammissibile è pari a € 250.000.<br>
Nel caso in cui l’investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il
massimale di spesa ammissibile è pari a € 300.000;<br>
c) per le imprese agricole associate e per le società cooperative, che garantiscono il lavoro ad almeno 3 ULA al momento della presentazione della domanda con l’obbligo di elevarlo ad almeno 6 ULA a fine investimento, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 500.000. Nel caso in cui l’investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 600.000.<br>
La spesa minima ammissibile per le tipologie di beneficiari di cui alle precedenti lettere a), b), c) e per programma d’investimento è pari a € 20.000.<br>
Per gli investimenti finalizzati soltanto all’introduzione di sistemi di qualità, il massimale di spesa è di € 20.000.

Condividi:

  Archivio