OCM –Promozione Paesi Terzi 2012/2013

  • 30 apr 0

Soggetti beneficiari A. Organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;

B. Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell’articolo regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;

C. Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n.61 del 8 aprile 2010 e le loro associazioni e federazioni;
D. Organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;
E. Produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all’articolo 5 del regolamento, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
F. Enti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
G. Associazioni temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti;
Requisiti dei soggetti beneficiari
Un beneficiario con comprovata esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari attua direttamente le azioni, qualora dimostri di possedere le necessarie capacità tecniche;
Un medesimo beneficiario può presentare un progetto per un periodo massimo di tre anni.
Un beneficiario che ha presentato un progetto pluriennale in una determinata annualità, può presentare un nuovo progetto nelle annualità successive purché riferito ad un Paese diverso.
I soggetti rientranti nelle categorie D, E e G possono presentare progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 25% della loro produzione o all’imbottigliamento di almeno 600.000 bottiglie ed abbiano altresì esportato il 15% del totale prodotto.
Le Regioni hanno l’autonomia di stabilire nei propri provvedimenti dei parametri diversi per l’imbottigliamento e/o della quota di export che comunque non può mai essere inferiore al 5% del totale prodotto.
I soggetti rientranti nelle categorie A, B e C che presentano progetti a valere su fondi nazionali devono rappresentare almeno il 5% della produzione nazionale di vino, calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni.
Soggetti attuatori
beneficiario che non attua direttamente le azioni previste dal progetto designa un “organismo responsabile dell’attuazione“ scelto tra:
-Organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 3, lett. B);
-Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010;
-soggetti privati,
-organismi pubblici.
Prodotti
La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione d’origine protetta, i vini ad indicazione geografica, nonché i vini spumante di qualità e i aromatico e a decorrere dal 2009/2010 anche i vini senza indicazione geografica e con l’indicazione della varietà. I progetti relativi ai vini senza indicazione geografica e con indicazione varietale non formano oggetto esclusivo di promozione.
Azioni ammissibili
Le azioni ammissibili, da svolgersi elusivamente nei paesi Terzi, riguardano:
 La promozione e la pubblicità che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare e il rispetto dell’ambiente e delle disposizioni attuative del regolamento, da attuare a mezzo stampa e televisione.
Rientrano in tale categoria le seguenti azioni:
-la pubblicità e gli annunci sui media (stampa, radio, tv);
-azioni di pubbliche relazioni;
-sampling per la presentazione di prodotti;
-produzione di depliant e opuscoli;
-costo di creazione e sviluppo di brand;
-testa di gondola, annunci di prodotto, pos, annunci su house organ;
-degustazione prodotto, materiali da banco e da esposizione.
La partecipazione a fiere, manifestazioni ed esposizioni di importanza internazionale;
Campagne di informazione e promozione in particolare sulla denominazione di origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi in punti vendita, grande distribuzione e ristorazione in Paese Terzi. Rientrano in tale categoria le seguenti azioni:
-degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
-promozione sui punti di vendita della gdo e degli specializzati;
-expertise consulenza di marketing, fino ad un massimo del 3 % del totale delle azioni progettuali
 Altri strumenti di comunicazione:
-realizzazione opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo;
-creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario, delle Azioni o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso.
Gli incontri con gli operatori e/o giornalisti sono ammessi solo qualora l’importo dell’azione non superi il 20%del budget complessivo del progetto, al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti, e non comporti una spesea eccedente i 100.000,00 e d a pattto che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a) b) e c) e purchè rientrante nella strategia globale del progetto.
La durata dei progetti: 12/24/36 mesi
Entità del sostegno
L’importo dell’aiuto è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate la residua percentuale è a carico del soggetto proponente.
Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, progetti aventi un costo complessivo minimo per paese terzo non inferiore a 100.000 euro.

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