AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO

  • 15 ott 0

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DEL  COMMERCIO ELETTRONICO

 

 

FINALITA’

 

 

Realizzazione e ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico.

 

 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI

 

Persone fisiche o persone giuridiche, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario:

imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di  cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegati I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi;

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI E MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

 

Sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione e ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico relative a:

dotazioni tecnologiche

software

progettazione e implementazione

sviluppo database e sistemi di sicurezza

 

 

sono ammissibili all’agevolazione i nuovi investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due anni successivi

 

il credito d’imposta compete in funzione dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensioni dell’impresa:

 

 

nella misura del 40% e nel limite di €50.000,00 dell’importo degli investimenti realizzati (in ciascuno dei tre periodi) per le piccole e medie imprese operanti nella produzione, trasformazione, e  commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegati I;

nella misura del 40% e nel limite di €50.000,00 dell’importo degli investimenti realizzati (in ciascuno dei tre periodi) per le piccole e medie imprese operanti in settori diversi da quelli riportati nell’Allegati I e per le imprese diverse dalle piccole e medie; (soggetto DE MINIMIS)

nella misura del 40% e nel limite di €15.000,00 nell’arco dei tre esercizi finanziari per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese e che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; (soggetto DE MINIMIS nel settore agricolo)

nella misura del 40% e nel limite di €30.000,00 dell’importo degli investimenti realizzati (in ciascuno dei tre periodi) per le piccole e medie imprese che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotti della pesca e dell’acquacoltura (soggetto a DE MINIMIS  del settore della pesca e dell’acquacoltura);

nella misura del 40% e nel limite di €50.000,00 dell’importo degli investimenti realizzati (in ciascuno dei tre periodi) per le piccole e medie imprese operanti nella produzione di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I (soggetto a DE MINIMIS);

nella misura del 20% e del 10% e nel limite di €50.000,00 dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei tre periodi, per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I.

 

 

le spese devono essere EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE, devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, da un revisore legale o da un professionista (commercialista)

 

 

 

 

 

PROCEDURA DI RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE

 

Dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno  successivo a quello di realizzazione dell’investimento, le imprese interessate presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta secondo modalità telematiche;

nella domanda presentata dal legale rappresentante dell’impresa sono specificati i dati aziendali e le spese effettivamente sostenute, e la DSAN relativa ad eventuali altri aiuti DE MINIMIS fruiti.

Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica dei requisiti;

il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo deel credito concesso;

 

 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

L’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto all’impresa, è indicato dalla stessa nella propria dichiarazione dei redditi;

il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione;

il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione;

il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato, ne con altre misure di sostegno dell’Unione Europea

 

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