Informativa OCM – Promozione Paesi Terzi 2016

  • 01 giu 0
Soggetti beneficiari

 

A.     Organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;

B.     Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell’articolo regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;

C.     Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n.61 del 8 aprile 2010 e le loro associazioni e federazioni;

D.    Organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;

E.     Produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all’articolo 5 del regolamento, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;

F.     Enti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;

G.    Associazioni temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti;

H.    Consorzi e le associazioni che abbiano fra i propri scopi statutari la promozione di prodotti agroalimentari

I.     Le reti d’impresa

Requisiti dei soggetti beneficiari Un beneficiario con comprovata esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari attua direttamente le azioni, qualora dimostri di possedere le necessarie capacità tecniche;

Un medesimo beneficiario può presentare un progetto per un periodo massimo di tre anni.

Un beneficiario che ha presentato un progetto pluriennale in una determinata annualità, può presentare un nuovo progetto nelle annualità successive purché riferito ad un Paese diverso.

I soggetti rientranti nelle categorie D, E e G H I possono presentare progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 25% della loro produzione o all’imbottigliamento di almeno 100.000 bottiglie ed abbiano altresì esportato il 15% del totale prodotto.

Le Regioni hanno l’autonomia di stabilire nei propri provvedimenti dei parametri diversi per l’imbottigliamento e/o della quota di export che comunque non può mai essere inferiore al 5% del totale prodotto.

I soggetti rientranti nelle categorie A, B e C che presentano progetti a valere su fondi nazionali devono rappresentare almeno il 5% della produzione nazionale di vino, calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni.

 

Prodotti

 

 

La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione d’origine protetta, i vini ad indicazione geografica, nonché i vini spumante aromatici di qualità
Azioni ammissibili

 

Le azioni ammissibili, da svolgersi elusivamente nei paesi Terzi, riguardano:

a)      promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell’ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione; rientrano in tale categoria:

–          la pubblicità e azioni di comunicazione;

–          azioni di pubbliche relazioni

–          produzione di materiale informativo

–          annunci di prodotto, POS, house organ

–          degustazione e presentazione del prodotto, materiali da banco e da esposizione;

b)      partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c)      campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d’origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita ( grande distribuzione, ristorazione dei paesi terzi, HORECA ecc); rientrano in tale categoria:

–          degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;

–          promozione sui punti di vendita della GDO e degli specializzati;

d)     altri strumenti di comunicazione:

–          creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso

–          realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo

–           incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti;

e)      Incontri con gli operatori e/o giornalisti sul territorio nazionale (“incoming”). L’azione è ammessa a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.

 

La durata dei progetti :12/24/36 mesi

 

Entità del sostegno

 

 

L’importo dell’aiuto è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate la residua percentuale è a carico del soggetto proponente.

Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, progetti aventi un costo complessivo minimo per paese terzo non inferiore a 50.000 euro. Qualora il progetto sia destinato a un solo Paese Terzo il suo importo non deve essere inferiore a 100.000,00 euro.

 

Condividi:

  Archivio