ISMEA – CIRCOLARE N. 2/2020 – Attività di rilascio garanzie – Misure di sostegno alle imprese agricole e della pesca colpite dall’emergenza COVID-19

  • 22 apr 0

Come noto, le misure previste dall’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”) si applicano fino al 31 dicembre 2020 “anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. …”, in deroga alle vigenti disposizioni normative. ISMEA ha quindi allineato i prodotti alle nuove misure, aggiungendo anche nuove linee di garanzia da attivare a fronte dell’emergenza. Di seguito le modifiche che da mercoledì 22 aprile 2020 saranno fruibili dalle banche.

Operatività generale nell’ambito dell’emergenza COVID-19

Le garanzie dirette verranno rilasciate gratuitamente attraverso la concessione di aiuti nei limiti autorizzati dalla Commissione europea ai sensi del Quadro Temporaneo. Resta inteso che non potranno accedere alla garanzia le imprese che presentino esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria e che erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019. Potranno, invece, accedere alla garanzia le imprese che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Per tutte le operazioni garantite da ISMEA, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, trovano applicazione i nuovi limiti di importo massimo garantito per singola impresa PMI pari a 5 milioni di euro e di percentuale massima di garanzia pari all’80% dell’importo del finanziamento.

Tali operazioni potranno avere una durata massima di 6 anni comprensiva del periodo di preammortamento.

Operatività specifica nell’ambito dell’emergenza COVID-19

In aggiunta all’operatività ordinaria sono state attivate quattro nuove tipologie di operazioni garantite relative a:

1. Finanziamenti destinati a liquidità e investimenti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto Liquidità;

2. Finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e) del Decreto Liquidità

; 3. Finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera p) del Decreto Liquidità. In relazione a quanto precede, la piattaforma G-SPOT è stata implementata al fine di consentire la nuova operatività.

Gli utenti potranno quindi richiedere una nuova garanzia sotto regime COVID-19, attivando direttamente il bottone nuova COVID19.

 

Operatività specifica per le operazioni di cui al DL liquidità, articolo 13, comma 1, lettera m) – liquidità 25

Con particolare riferimento alle operazioni liquidità 25, si precisa che la garanzia ISMEA è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione. Per questa operatività, ISMEA ha attivato un portale specifico all’indirizzo L25.ismea.it, al quale le banche possono connettersi con le stesse credenziali utilizzate per l’accesso al portale G-SPOT.

In questo portale, la banca dovrà:

1. effettuare il caricamento della nuova operazione – previa raccolta delle informazioni dal modulo scaricabile dallo stesso sito web – al fine di prenotare la disponibilità dei fondi finalizzati alla copertura dell’operazione;

2. in qualsiasi momento successivo, comunicare, per l’operazione prenotata, la avvenuta erogazione del finanziamento.

Dopo la comunicazione dell’erogazione, la garanzia è irrevocabilmente operativa sul 100% del valore del finanziamento. Un’operazione prenotata può essere cancellata e quindi non dare luogo alla successiva comunicazione di erogazione. La cancellazione della prenotazione comporta la perdita della priorità per l’importo prenotato. Si raccomanda l’acquisizione dell’indirizzo di posta PEC della Banca e dell’Impresa richiedente, al fine di consentire lo scambio di informazioni connesso all’operatività specifica. Sempre presso il sito L25.ismea.it, sono disponibili le note di presa in carico dell’operazione da parte di ISMEA e di presa d’atto e rilascio di copertura sempre da parte di ISMEA. Il modulo di richiesta della garanzia (disponibile in allegato), comprensivo delle autocertificazioni previste dalla normativa di riferimento, e da far compilare e sottoscrivere all’interessato, deve essere inviato a ismea@pec.ismea.it, subito dopo la prenotazione avvenuta e l’ottenimento del codice identificativo della garanzia.

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