Circolare 1/2021: Entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e innalzamento ad euro 40.000 dell’importo massimo del Microcredito

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🟢 Circolare 1/2021: Entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e innalzamento ad euro 40.000 dell’importo massimo del Microcredito 🟢

Si informa che è stata emanata la Circolare 01/2021 con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI gestore, comunica che:
 
• le modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n.178, pubblicata nella G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 (di seguito Legge di Bilancio 2021) e descritte nella Circolare 24/2020 del 31 dicembre 2020, sono applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 13/01/2021 (le Circolari 01/2021 e 24/2020 sono disponibili nella pagina Circolari operative del sito Internet del Fondo di garanzia).
 
Ad integrazione di quanto comunicato mediante le due Circolari, si specifica quanto segue:
 
• ai sensi del comma 213 dell’art 1 Legge di Bilancio 2021, in riferimento alle operazioni ai sensi all’art.13, comma 1, lettera m), del DL Liquidità, è possibile presentare le richieste di ammissione in favore di società, che esercitano una delle seguenti attività (in precedenza limitato a imprese individuali, professionisti e studi professionali):
 
• 66.19.20 – Attività di promotori e mediatori finanziari;
• 66.19.21 – Promotori finanziari;
• 66.19.22 – Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;
• 66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni;
 
• ai sensi del comma 216 dell’art 1 della Legge di Bilancio 2021, in riferimento alle operazioni ai sensi all’art.13, comma 1, lettera m), del DL Liquidità, si comunica che è stata aggiornata la procedura di richiesta di ammissione al fine di consentire la presentazione della richiesta di garanzia per operazioni con durata fino a 15 anni;
 
• ai sensi del comma 217 dell’art 1 della Legge di Bilancio 2021, in riferimento alle operazioni ai sensi all’art.13, comma 1, lettera m), del DL Liquidità già garantite dal Fondo, si comunica che è possibile inviare al Gestore le richieste di adeguamento in aumento della durata fino alla durata massima di 15 anni L’adeguamento alle nuove condizioni potrà avvenire tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito e non dovrà essere acquisito un nuovo Allegato 4 bis.
 
Si precisa che la durata massima di 15 anni dovrà decorrere sempre a decorrere dalla prima data di erogazione. Pertanto, la durata del nuovo finanziamento dovrà tenere conto del periodo di preammortamento già trascorso del finanziamento precedentemente erogato e, comunque, prevedere un preammortamento della durata almeno di 24 mesi.
 
Il caricamento del tracciato relativo alle predette richieste dovrà avvenire sempre mediante la funzionalità “FdG/Flussi Elettronici/Flussi Variazioni ML” disponibile sul Portale del Fondo di Garanzia e seguendo quanto previsto dalle Specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet del Fondo nella sezione Guide e Manuali. Anche nel caso in cui l’adeguamento riguardi una sola operazione, dovrà essere sempre utilizzata la predetta funzionalità; non saranno accettate richieste di adeguamento inviate tramite Allegato 5.
 
• Per le richieste di ammissione di garanzia del Fondo presentate a partire dal 13/01/2021, l’importo delle operazioni concesse ai sensi della normativa Microcredito è innalzato da 25.000 euro a 40.000 euro. Resta invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa al verificarsi di determinate condizioni, di un incremento dell’importo del finanziamento di ulteriori 10.000 euro, consentendo, pertanto, ai soggetti beneficiari finali del Microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo pari a 50.000 euro.

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