OCM -Promozione Paesi Terzi

  • 03 giu 0
Soggetti beneficiari

 

A.      Organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;

B.      Le organizzazioni di produttori di vino

C.      Le associazioni di organizzazioni di produttori di vino come definite dall’art.156 del regolamento

D.      Organizzazioni interprofessionali riconosciute

E.       Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n.61 del 8 aprile 2010 e le loro associazioni e federazioni;

F.       Enti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;

G.     I soggetti pubblici, con comprovata esperienza nel settore del vino  e della promozione dei prodotti agricoli

H.      Le associazioni , anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti;

I.        I consorzi , le associazioni, le federazioni e le società cooperative

J.        Le reti d’impresa composte da produttori di vino

 

Prodotti

 

 

 

La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione d’origine protetta, i vini ad indicazione geografica, nonché i vini spumante aromatici di qualità

 

 

Azioni ammissibili

 

Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi

  • azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
  • partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  • campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione;
  • studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione dell’importo complessivo del progetto presentato.

 

Entità del sostegno

 

L’importo dell’aiuto è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate la residua percentuale è a carico del soggetto proponente.

Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo, il suo importo non deve essere inferiore a  500.000,00 euro. Le regioni nei propri avvisi possono fissare un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi di quota nazionale

 

Priorità al progetto Progetto rivolto ad un nuovo Paese Terzo o un nuovo mercato del paese Terzo dove il beneficiario nel corso dell’ attuale periodo di programmazione 2014/2018 non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario .

 

Per nuovo beneficiario  si intende che uno dei soggetti indicati all’art.3 del Decreto che non ha beneficiato dell’aiuto sulla misura Promozione nel corso del periodo di programmazione 2014/2018

 

Il beneficiario produce e commercializza esclusivamente  vini di propria produzione

 

Prevalenza nel progetto di azioni di diretto contatto con i destinatari

 

Il beneficiario presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese

 

Progetto rivolto ad un mercato emergente Punti 10

Progetto che riguarda esclusivamente vini DOCG o IGP

 

Progetto che riguarda esclusivamente vini a denominazione d’origine protetta e/o ad indicazione geografica  tipica

 

Beneficiario che richieda un percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%

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